Art. 107
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Nell'eseguire le leve straordinarie sara' dapprima chiamata la classe degli iscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20° di eta', poscia quella dei giovani che vi compiono il 19° anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'eta' di 18 anni.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva