Art. 108

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La presentazione degl'inscritti chiamati alla leva straordinaria, dinanzi ai rispettivi consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato; entro quindici giorni dal loro arrivo nel Regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art108 · fonte su Normattiva