Art. 11
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Il regolamento stabilira' le condizioni con le quali potra' accordarsi agl'iscritti fra la gente di mare, che siano entrati nel 18° anno di eta', il permesso di navigare con bandiera estera o di espatriare senza far parte dell'equipaggio di bastimenti nazionali.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva