Art. 110

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[1]Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono puranco per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie.

[2]Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 56, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto, dall'autorita' municipale, senza alcuna spesa.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art110 · fonte su Normattiva