Art. 110
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[1]Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono puranco per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie.
[2]Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 56, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto, dall'autorita' municipale, senza alcuna spesa.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva