Art. 112
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[1]Gl'individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi fin che dura il bisogno. Cessato questo, se una intera classe arruolata per leva straordinaria dovesse rimanere al servizio, avra' luogo la suddivisione della medesima nelle due categorie, come e' stabilito dal titolo II della presente legge.
[2]Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi consigli, considerando gl'inscritti come se fossero nel caso previsto dal capoverso dell'art. 28.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva