Art. 115

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[1]I comandanti delle regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessita' di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

[2]Tale facolta' accordata ai comandanti delle regie navi comincia soltanto allorche' il numero degli individui appartenenti al corpo reale equipaggi, imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialita' del corpo predetto.

[3]Nei porti, nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto e' stabilito dal presente articolo, dovra' esser dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art115 · fonte su Normattiva