Art. 116
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[1]Per istabilire il numero degl'individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformita' del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedure tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potra' esserne arruolata la quarta parte.
[2]La sorte designera' quelli che dovranno venire assunti al servizio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva