Art. 116

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[1]Per istabilire il numero degl'individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformita' del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedure tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potra' esserne arruolata la quarta parte.

[2]La sorte designera' quelli che dovranno venire assunti al servizio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art116 · fonte su Normattiva