Art. 117
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115 saranno congedati al ritorno della regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gl'individui destinati a surrogarli.
[2]Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.
[3]Sono pure a carico dello Staio le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 115.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva