Art. 117

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[1]I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115 saranno congedati al ritorno della regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gl'individui destinati a surrogarli.

[2]Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.

[3]Sono pure a carico dello Staio le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto articolo 115.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art117 · fonte su Normattiva