Art. 118
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Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva