Art. 119
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La omissione o la indebita cancellazione, fatte scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima sono punite con il carcere e con multa estensibile a lire 2000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva