Art. 12
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[1]Gl'inscritti sulle liste di leva marittima, dichiarati idonei al servizio militare, sono divisi in tre categorie.
[2]La 1ª categoria e' composta degli uomini che debbono prestare servizio effettivo ed immediato.
[3]Alla 2ª categoria appartengono gli altri inscritti, idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1ª categoria.
[4]Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano diritto per condizioni di famiglia od altre cause determinate colla presente legge, alla esenzione si' dalla 1ª che dalla 2ª categoria, formano la 3ª categoria.
[5]I militari tanto di 1ª che di 2ª categoria, dopo i primi dodici anni del loro obbligo di servizio, e gli uomini ascritti alla 3ª categoria fanno parte della riserva navale.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva