Art. 120
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Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 118 e 119 sono pure sottoposti gl'inscritti di leva, i quali siansi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva