Art. 122
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La frode nelle surrogazioni di fratello e' punita con il carcere estensibile da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene piu' gravi in caso di falsita'.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva