Art. 123

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gl'inscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti con il carcere estensibile ad un anno.

[2]Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsita'.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art123 · fonte su Normattiva