Art. 125
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Gl'inscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermita' od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorita' competente, sono puniti con il carcere da uno a tre mesi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva