Art. 126
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[1]Gl'inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi all'autorita' marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al consiglio di leva (in quei casi nei quali cio' e' permesso) per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 34, 35 e 36 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti, ritenuto pero' il disposto del capoverso del predetto articolo 36.
[2]Gl'inscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorche' il consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiaraziene di retinenza prima dell'arresto o della loro presentazione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva