Art. 127
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Gl'inscritti di leva ed i surrogati di fratello sottoposti all'arruolamento come e' indicato all'art. 48 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva