Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →
[1]Il numero degli uomini di 1ª categoria, che debbono ciascun anno essere chiamati in servizio effettivo nell'armata, sara' determinato per legge. Con regio decreto sara' fatta la ripartizione della predetta categoria tra i compartimenti marittimi del Regno, sulla media degl'inscritti che nelle ultime cinque leve furono trovati idonei al servizio militare e furono quindi arruolati nella 1ª, nella 2ª, e nella 3ª categoria.
[2]Alla media del numero degli inscritti di cui sopra, sui quali deve cadere il riparto del contingente di 1ª categoria di ciascun compartimento marittimo, e' aggiunta la media del numero dei renitenti nelle ultime cinque leve del compartimento stesso, pero nella proporzione percentuale degli inscritti trovati idonei ed arruolati.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva