Art. 130
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[1]I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono dal consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sara' per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria.
[2]Essi saranno quindi denunziati all'autorita' giudiziaria, la quale procedera' contro i medesimi a senso degli articoli 126 e 129 della presente legge.
[3]I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena alla quale furono condannati, qnalora al tempo della loro leva avessero avuto diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di esservi assegnati, purche' pero' non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.
[4]I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di potere aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo o per altro nuovo sussistente al tempo del loro arruolamento.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva