Art. 134

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[1]I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

[2]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

[3]Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art134 · fonte su Normattiva