Art. 134
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.
[2]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
[3]Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva