Art. 136
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[1]Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformita' dell'art. 115, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.
[2]Se pero' essi appartenessero all'armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva