Art. 136

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformita' dell'art. 115, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.

[2]Se pero' essi appartenessero all'armata come militari in congedo illimitato, saranno considerati e puniti come disertori.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art136 · fonte su Normattiva