Art. 137
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[1]In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.
[2]Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1888.
[5]UMBERTO.
[6]B. Brin.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva