Art. 137

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

[2]Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[4]Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1888.

[5]UMBERTO.

[6]B. Brin.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art137 · fonte su Normattiva