Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il ministro della marina provvede e sovraintende alla leva di mare.
[2]La direzione delle operazioni di leva e' affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva