Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Spetta ai tribunali ordinari: Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena; Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di eta'; Pronunciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art16 · fonte su Normattiva