Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Spetta ai tribunali ordinari: Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena; Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di eta'; Pronunciare sopra contesi diritti civili o di figliazione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva