Art. 17
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Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformita' dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un consiglio di leva marittima.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva