Art. 18
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[1]Il consiglio di leva marittima e' presieduto dal capitano di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto piu' anziano della capitaneria, ed e' composto del sindaco del capoluogo del compartimento marittimo, o di un assessore da lui designato in sua vece, di un altro membro del consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal ministero.
[2]Uno degli impiegati della capitaneria fara' da segretario del consiglio.
[3]Nelle sedute per l'esame degl'inscritti, un medico-chirurgo assiste il consiglio di leva nella qualita' di perito.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva