Art. 19

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[1]Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

[2]L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

[3]Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il piu' giovane dei membri si asterra' dal votare.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art19 · fonte su Normattiva