Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
[2]L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.
[3]Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il piu' giovane dei membri si asterra' dal votare.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva