Art. 2
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[1]Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'armata: I condannati:
- a)alla pena dei lavori forzati per applicazione del codice penale comune;
- b)alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di 10 anni, per applicazione del codice penale toscano. I condannati:
- a)alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del codice penale comune;
[2]Titolo I, capi 1 e 2;
[3]Titolo III, capo 2, sezione 1ª, e capo 3, sezione 7ª, Titolo IV;
[4]Titolo VII, articoli 422, 424 e 425;
[5]Titolo VIII, capo I;
[6]Titolo IX, capo 2, articoli 489 e 491;
[7]Titolo X, capo 2;
- b)alla pena della casa di forza per un tempo non maggiore di 10 anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del codice penale toscano;
[8]Titolo I, capo 1 e 2;
[9]Titolo III, capo 3 B, articoli 169 e 194;
[10]Titolo V, capi 1, 2 e 4, articoli 261, 262 e 263, e capo 5;
[11]Titolo VI, capo 2, articoli 280 e 281, e capo 2, articolo 300;
[12]Titolo VIII, sezione 1ª, capo 1, e sezione 2ª, capi 1 e 3.
[13]I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati possono egualmenle essere esclusi da far parte dell'armata, per decisione del ministro della marina.
[14]I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva