Art. 21
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[1]Contro le decisioni del consiglio di leva e' ammesso il ricorso al ministro della marina, osservate le prescrizioni del regolamento.
[2]Il ministro, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori dello stato maggiore generale della regia marina, potra' riformare le decisioni del consiglio di leva riconosciute irregolari.
[3]I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei consigli di leva.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva