Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nel mese di gennaio di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva, l'elenco degl'inscritti che devono concorrere alla medesima, non che il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguira' l'estrazione a sorte e quello in cui si terra' la prima seduta per l'esame degl'inscritti.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva