Art. 28
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[1]Gl'inscritti, di mano in mano che son chiamati, estraggono personalmente il loro numero.
[2]L'estrazione per gli assenti e' fatta dal padre dei medesimi, o dal sindaco, o da un membro del consiglio di leva.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva