Art. 29
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Il numero uscito dall'urna e' pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'inscritto che lo ha estratto. Il prenome e nome suo sono scritti sulla lista di estrazione, di contro al numero toccatogli in sorte.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva