Art. 30
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[1]Durante l'estrazione il presidente si accerta dell'identita' degli individui chiamati ad estrarre.
[2]Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per identita' di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva