Art. 30

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[1]Durante l'estrazione il presidente si accerta dell'identita' degli individui chiamati ad estrarre.

[2]Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per identita' di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art30 · fonte su Normattiva