Art. 31
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[1]Nel caso che, per errore, il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degl'inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.
[2]E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.
[3]Terminata l'estrazione, non puo' questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterra' il numero assegnatogli dalla sorte.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva