Art. 31

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[1]Nel caso che, per errore, il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degl'inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

[2]E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

[3]Terminata l'estrazione, non puo' questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterra' il numero assegnatogli dalla sorte.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art31 · fonte su Normattiva