Art. 34
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[1]Entro dieci giorni, cominciando da quello per la prima seduta per l'esame, stabilito dal precedente art. 23, gl'inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria, o addurre i motivi per la riforma, come altresi' per esporre domande e reclami.
[2]Il suddetto termine di giorni dieci e' portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva