Art. 35

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[1]Gl'inscritti che al tempo della pubblicazione indicata nell'articolo 23 si trovassero all'estero, dovranno rimpatriare nel corso dell'anno e presentarsi al consiglio di leva per gli scopi sopra accennati, e cio' nel termine di giorni quindici dal loro arrivo se questo avvenga in un punto del proprio compartimento marittimo, o di un mese se in altro compartimento.

[2]I pescatori di corallo, che si trovassero impegnati in una campagna di pesca corallina, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

[3]In ogni caso lo presentazione degl'individui che rientrano dall'estero e di quelli impegnati in una campagna di pesca di corallo dovra' aver luogo prima che spiri il mese di dicembre dell'anno entro il quale fu pubblicata la leva.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art35 · fonte su Normattiva