Art. 36
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[1]Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati alla 2ª categoria, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, ad ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.
[2]Al loro rientrare nel Regno dovranno pero' presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio di congedo illimitato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva