Art. 38
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[1]Gl'inscritti sono in facolta' di farsi rappresentare dinanzi al consiglio di leva nel modo che sara' determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'iscrizione nella 3ª categoria, o presentare fratelli in loro surrogazione.
[2]Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al consiglio di leva le domande degl'inscritti del proprio circondario.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva