Art. 38

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[1]Gl'inscritti sono in facolta' di farsi rappresentare dinanzi al consiglio di leva nel modo che sara' determinato dal regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'iscrizione nella 3ª categoria, o presentare fratelli in loro surrogazione.

[2]Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al consiglio di leva le domande degl'inscritti del proprio circondario.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art38 · fonte su Normattiva