Art. 39
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[1]Il consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di assegnazione alla 3ª categoria, ammette la surrogazione di fratello, e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'articolo 2 della presente legge.
[2]Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al consiglio di leva.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva