Art. 44

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[1]Le decisioni dei consigli di leva, in ordine alle riforme ed alle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate dal ministro a tenore dell'articolo 21.

[2]L'irrevocabilita' comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva giusta il successivo articolo 51.

[3]Cessa pero' la irrevocabilita' delle decisioni predette, sempreche' venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'articolo 124.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art44 · fonte su Normattiva