Art. 45

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[1]Agl'inscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al consiglio di voler ricorrere contro la legalita' della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai tribunali.

[2]Si sospendera' poi la partenza per il corpo reale equipaggi, e si fara' luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, gia' arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorita' giudiziaria per i motivi sopra accennati.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art45 · fonte su Normattiva