Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contradditorio del presidente del consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva