Art. 48
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[1]Gl'inscritti ed i surrogati di fratello appartenenti alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria vengono arruolati dai capitani di porto.
[2]I designati per la 1ª categoria sono avviati sotto le armi.
[3]Gl'inscritti che costituiscono la 2ª e la 3ª categoria verranno muniti di congedo illimitato.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva