Art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I consigli di leva suppliscono gl'inscritti della 1ª categoria riformati sotto le armi o rimandati alla prossima leva, come pure quelli passati alla 3ª categoria per l'art. 65, col trasferire alla stessa 1ª categoria altrettanti inscritti della 2ª finche' il contingente della 1ª categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti.

[2]Lo stesso metodo viene seguito dai predetti consigli allorche', nel corso delle operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla 2ª categoria debba invece far parte della 1ª.

[3]sulla proposta dei presidenti dei consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria degli inscritti o dei surrogati di fratelli che risultino in eccedenza alla 1ª categoria.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art49 · fonte su Normattiva