Art. 5
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[1]Gli individui appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del corpo reale equipaggi.
[2]Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie specialita' del corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della regia marina.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva