Art. 5

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[1]Gli individui appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 3, saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del corpo reale equipaggi.

[2]Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie specialita' del corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della regia marina.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art5 · fonte su Normattiva