Art. 52
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[1]Gl'iscritti di leva che per infermita' o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.
[2]Le infermita' ed i difetti che esimono dal servizio suddetto saranno descritti in apposito elenco sottoposto al parere del consiglio superiore di marina, ed annesso al regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva