Art. 53
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[1]Gl'inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermita' presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in cotesta seconda visita risultassero parimenti inabili, vengono riformati.
[2]Se pero' il consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto si avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione, a riguardo del medesimo, sara' prorogata alla successiva leva.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva