Art. 53

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[1]Gl'inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermita' presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in cotesta seconda visita risultassero parimenti inabili, vengono riformati.

[2]Se pero' il consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto si avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione, a riguardo del medesimo, sara' prorogata alla successiva leva.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art53 · fonte su Normattiva