Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per accertare la sussistenza o la incurabilita' di una malattia, il consiglio di leva potra' inviare l'inscritto in osservazione presso uno degli ospedali della regia marina o dell'esercito.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva