Art. 55

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[1]E' esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni: Unico figlio di padre vivente; Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni; Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di eta'; Figlio unico di madre tuttora vedova; Figlio primogenito di madre tuttora vedova; Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi; Nipote primogenito di avolo entrato nel 700 anno di eta' e che non abbia figli maschi; Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi; Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi; Primogenito di orfani di padre e madre; Fratello unico di sorelle nubili, orfane di padre e madre; Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 62; Ultimo nato di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente; Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che ad uno di loro competa l'esenzione per altro titolo.

[2]I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 57 e 58, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale gl'inscritti prendono parte.

Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art55 · fonte su Normattiva