Art. 57
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[1]E' parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, ascritto alla 1ª categoria, purche':
[2]1. Se militare marittimo, appartenga tuttavia al corpo reali equipaggi;
[3]2. Se militare di terra, faccia parte dell'esercito permanente;
[4]3. Non si trovi in servizio con la qualita' di volontario nel caso previsto dall'art. 78 della presente legge e dall'articolo 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;
[5]4. Non sia arruolato nel corpo reali equipaggi per leva straodinaria in tempo di pace.
Testo vigente dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920 · versione 0 su Normattiva